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Ambiente
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Scritto da Teresa Tona
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Giovedì 03 Maggio 2012 17:28 |
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Referenti
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ADEGUAMENTO SCARICHI ACQUE METEORICHE IMPIANTI INDUSTRIALI ESISTENTI
Art. 39 Norme Tecniche di Attuazione del PTA (D.C.R.V. n. 107 del 5/1/2009)
Si ricorda alle aziende che La Regione Veneto, in ossequio alle disposizioni dell'art. 121 del D.Lgs. 152/06, con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05/11/2009 ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA).
Il PTA è composto da 3 allegati (A 1, A 2 e A 3) dei quali l'allegato A 3, relativo alle Norme Tecniche di Attuazione è suddiviso in 46 articoli e diversi allegati che comprendo più tabelle con i limiti di riferimento per gli scarichi.
Al fine del conseguimento degli obiettivi di qualita' previsti dallo stesso PTA, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 152/06, il legislatore ha regolamentato nell'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione, le "acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio".
Successivamente con la D.G.R.V. n° 80 del 27/01/2011 sono state approvate le - linee guida - alle Norme Tecniche di Attuazione del PTA.
Il Legislatore nei 15 commi del citato art. 39, ha individuato le tipologie di insediamenti e gli altri casi per i quali e' necessario assoggettare ad autorizzazione allo scarico le acque di dilavamento di superfici scoperte in cui vengono effettuate lavorazioni e/o lavaggi di materiale e/o depositi di rifiuti, materie prime, prodotti vari, ecc., che per effetto del dilavamento meteorico possono trascinare sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente.
Pertanto per quanto previsto dal PTA e piu' precisamente dall'art. 39 su citato, si invita il titolare dell'insediamento, a valutare la propria condizione e nel caso in cui sia soggetto agli obblighi previsti dai commi 1 e/o 3, a presentare nuova domanda di autorizzazione preventiva su modello predisposto che si trova sul sito internent della Provincia.
I termini per l'adeguamento degli scarichi, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 39, scadono il 07/12/2012; entro e non oltre tale data le Ditte interessate devono aver adeguato gli scarichi.
Pertanto si invitano le Ditte interessate a prendere contatti con Mastergroup per poter definire la situazione ed eventualmente predisporre idonea documentazione tecnica da presentare alle amministrazioni competenti.
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Sicurezza
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Scritto da Teresa Tona
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Venerdì 27 Aprile 2012 18:11 |

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Referenti
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DVR: stop all'autocertificazione dal 1° luglio
Dal 1° Luglio p.v. tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi
L'articolo 29 del D.lgs. 81/2008 prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro avrebbe dovuto elaborare entro e non oltre il 31 dicembre 2010.
Stabilisce, inoltre, che fino al diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore di tali procedure per mezzo di Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, i datori di lavoro possano certificare di aver effettuato la valutazione dei rischi senza necessariamente elaborare il documento. Pertanto l'autocertificazione può essere effettuata dai datori di lavoro non oltre la data del 30 giugno 2012 |
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Sicurezza
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Scritto da Teresa Tona
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Venerdì 27 Aprile 2012 11:30 |
Il Parlamento europeo con Direttiva 2012/11/UE del 19 aprile 2012 rinvia al 31 ottobre 2013 l'entrata in vigore della Direttiva 2004/40/CE sui “Campi elettromagnetici"
Le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici sono contenute nel Capo IV del Titolo VIII - Agenti fisici – del D.Lgs. 81/2008 e derivano dal recepimento della direttiva 2004/40/CE.
L’entrata in vigore del Capo IV secondo la formulazione utilizzata all’articolo 306 del Testo Unico è stata rinviata per il 31/10/2013, in conformità alla direttiva 2012/11/CE, e non siano quindi richiedibili e sanzionabili gli obblighi specificatamente stabiliti al suo interno, resta valido il principio di cui all’art.28 ribadito relativamente agli agenti fisici all’art.181, che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici, ed all'attuazione delle appropriate misure di tutela, a decorrere dal 1 gennaio 2009 (art. 306).
SCARICA LA DIRETTIVA IN ITALIANO
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Sicurezza
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Scritto da Roberto Cal
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Sabato 10 Marzo 2012 10:47 |

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Dott.ssa Teresa Tona
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Nella seduta del 22 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l’accordo concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali é richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni.
In particolare, le attrezzature per cui è richiesta una specifica abilitazione, oltre le disposizioni normative già vigenti, sono:
· piattaforme di lavoro mobili elevabili
· gru a torre
· gru mobile
· gru per autocarro
· carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
carrelli semoventi a braccio telescopico
carrelli industriali semoventi
carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi
· trattori agricoli o forestali
· macchine movimento terra
escavatori idraulici
escavatori a fune
pale caricatrici frontali
terne
autoribaltabile a cingoli
· pompa per calcestruzzo
L’accordo individua i soggetti formatori con i rispettivi requisiti, oltre che programmi e durate dei corsi. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi.
L'accordo specifica, inoltre, che i lavoratori dovranno partecipare alle attività formative in orario lavorativo senza sostenere alcun costo.
Viene precisato, infine, che questo tipo di formazione consiste in una "formazione specifica" e quindi non sostitutiva a quella obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
L’accordo entra in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Clicca qui per visualizare l'accordo Stato Regioni del 22/02/2012
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Sicurezza
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Scritto da Roberto Cal
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Mercoledì 08 Febbraio 2012 11:25 |
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Fonte: Il Sole24Ore
Il decreto 231 si applica anche agli studi professionali. A sancirlo è una sentenza della Cassazione, la n. 4703 della Seconda sezione penale depositata ieri, che ha infatti considerato legittima l'applicazione della sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività per la durata di un anno nei confronti di un ambulatorio odontoiatrico strutturato in forma di società in accomandita semplice.
La pronuncia acquista una rilevanza particolare sia per la novità, visto che si tratta della prima sentenza della Corte che affronta il tema dello studio professionale, sia per i potenziali sviluppi. Con la legge di stabilità, infatti, la possibilità di fare ricorso a società professionali è stata notevolmente incentivata: da giugno si allargano le maglie per la costituzione di società tra professionisti anche per l'esercizio di più attività professionali e con la partecipazione di soci di capitale per prestazioni tecniche o finalità di investimento.
Dal testo della pronuncia non è dato capire quale fosse il reato contestato che ha portato all'adozione di una misura interdittiva assai severa come quella del blocco dell'attività per un anno intero, misura tanto più grave per uno studio professionale che, nel frattempo, rischia di perdere tutta o gran parte della clientela. Si parla di pazienti compiacenti, ma non si specifica meglio la natura dell'illecito. In ogni caso, la linea difensiva si era attestata a sostenere che la misura interdittiva è giustificata solo dalla reiterazione delle condotte illecite e non anche dal profitto perché le indagini non avevano dato conto del profitto effettivamente conseguito dalla società.
La sentenza, però, osserva che l'articolo 13 del decreto 231 del 2001, condiziona l'applicabilità delle sanzioni interdittive alla circostanza che la società abbia tratto dal reato un profitto di entità considerevole oppure che, in alternativa, la società abbia reiterato nel tempo gli illeciti. Elemento che è stato, questo solo, considerato determinante per infliggere la misura.
A essere respinte sono state anche le argomentazioni della difesa che facevano leva sull'applicazione dell'articolo 606 del Codice di procedura penale alla responsabilità amministrativa degli enti. Ma, anche su questo punto, la Cassazione è netta e sottolinea come tutte le tesi difensive fondate sulle garanzie dovute in materia di chiusura delle indagini riguardano piuttosto la responsabilità della persona fisica e non tanto quella dell'ente.
Di fatto, la pronuncia si mette sulla strada aperta nel corso degli ultimi mesi da altre pronunce che hanno aperto nuove strade al decreto 231 non più soltanto sul fronte dei reati che possono essere contestati, ma anche dei soggetti che possono assumere la veste di "imputati". Una di merito, del tribunale di Milano, che ha stabilito come la responsabilità amministrativa a carico degli enti può riguardare anche una onlus. E una della Cassazione, la n. 24583 del 2011, che ha permesso di imputare alla capogruppo anche i reati commessi nell'ambito della controllata da cui ha tratto un vantaggio. Ma in questa direzione andava anche la sentenza (n. 15657 dell'aprile del 2011) che ha dato il via libera all'utilizzo del decreto 231 anche contro l'impresa individuale.
Tutte sentenze che rendono poi necessario un quesito finale sulle conseguenze dell'allargamento e cioè quello sulla necessità/opportunità dell'adozione del modelli organizzativi, con relativi costi da sostenere, in realtà come quelle degli studi non sempre assimilabili all'impresa. |
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Sicurezza
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Scritto da Roberto Cal
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Giovedì 12 Gennaio 2012 15:16 |

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Dott.ssa Teresa Tona
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Sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n. 8 dell'11 gennaio gli accordi per la formazione dei DIRIGENTI, PREPOSTI, LAVORATORI e Datori di Lavoro/RSPP e del SINP.
Vai al sito della Gazzetta Ufficiale:
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 223/CSR). (12A00058) (GU n. 8 del 11-1-2012 )
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR). (12A00059) (GU n. 8 del 11-1-2012 ) |
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Ambiente
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Scritto da Teresa Tona
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Lunedì 09 Gennaio 2012 12:46 |
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Referenti
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Rinvio operatività SISTRI al 2 aprile 2012
Il 12 novembre 2011 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge di fine anno Dl 216/2011 (cd. "Milleproroghe") che rinvia la partenza della operatività del Sistri al 2 aprile 2012.
Gli operatori coinvolti nel Sistri avranno quindi poco meno di 2 mesi di tempo in più, rispetto al termine previsto dalla legge 148/2011 (9 febbraio 2012), per adattarsi al nuovo sistema informatico di controllo dei rifiuti.
Rimane comunque ferma l'eccezione prevista a favore dei piccoli produttori di rifiuti pericolosi, in relazione ai quali il Sistri non potrà scattare prima del 1° giugno 2012.
PROROGA MUD 2011: La dichiarazione SISTRI MUD (o "MUDINO") di fine anno 2011 è stato rinviato al 30 aprile 2012.
E’ stato disposto il rinvio al 30 aprile 2012 per la presentazione della dichiarazione SISTRI MUD (o "MUDINO") per quanto riguarda i dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011. (Decreto del Ministero dell'Ambiente 12 novembre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 298 del 23 dicembre)
E’ stato approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2012 per la dichiarazione SISTRI (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale GU n. 303 del 30 dicembre 2011).
Per Produttori iniziali di rifiuti e imprese e enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti la Dichiarazione SISTRI verrà presentata con le schede previste dal DPCM MUD 27/4/2010 con una delle due seguenti modalità:
- Tramite il software messo a disposizione da Unioncamere (come gli anni precedenti)
- Tramite le schede disponibili sul portale www.sistri.it
Per: Comuni o loro Unioni e/o Consorzi e Comunità Montane; Produttori di AEE e Sistemi Collettivi di Finanziamento; CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c),; soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, la Dichiarazione SISTRI verrà presentata con le schede previste dal DPCM 23/12/2011
Le informazione relative ai rifiuti prodotti nel 2012, prima della partenza del SISTRI, dovranno essere comunicate, tramite MUD, entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI.
Per le modalità di presentazione della dichiarazione SISTRI e ulteriori informazioni consultare il sito della Camera di Commercio di TV: www.tv.camcom.it
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Ingegneria
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Scritto da Roberto Cal
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Lunedì 09 Gennaio 2012 10:19 |
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Referenti
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Fonte: Il Sole24Ore - Casa 24Plus
Niente annunci immobiliari senza pagella energetica. Dal 1° gennaio 2012 diventa obbligatorio riportare l'indice di prestazione energetica nelle "offerte di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari". In pratica, chi vuol vendere una casa o un qualsiasi altro fabbricato dovrà prima farsi fare la certificazione energetica da un tecnico abilitato, così da poter inserire il risultato negli annunci di vendita (affissi all'edificio o pubblicati su siti internet, riviste, giornali e altri mezzi di comunicazione).
Le regole e le sanzioni. L'obbligo è stato dettato dal decreto rinnovabili (Dlgs 28/2011), che ha aggiunto il comma 2-quater nell'articolo 6 del Dlgs 192/2005, e alcuni annunci cominciano già a riportare i dati sulle prestazioni energetiche. Il grosso, però, pare ancora sprovvisto di indicazioni. E qui entra in gioco un punto delicato: cosa rischia chi non rispetta l'obbligo? La norma nazionale non prevede sanzioni, anche se alcune riviste specializzate e siti internet hanno iniziato ad avvisare gli inserzionisti dei nuovi obblighi, rifiutando in qualche caso le offerte senza pagella energetica. Il tutto a meno che qualcuno non decida di richiamare in gioco due vecchi articoli della legge 10/1991: cosa che, però, al momento, pare improbabile. Sono invece sicure le multe da 1.000 a 5.000 euro previste in Lombardia con una legge regionale
Per maggiori informazioni:
http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/condominio/2011-12-28/gennaio-2012-pagella-energetica-201655.php?uuid=Aa7vAiYE&fromSearch |
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Sicurezza
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Scritto da Roberto Cal
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Giovedì 05 Gennaio 2012 10:25 |

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Dott.ssa Teresa Tona
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Fonte: www.aias-sicurezza.it
La Conferenza permanente Stato-Regioni convocata mercoledì 21 dicembre 2011 ha approvato:
- lo schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
L’accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 81/2008, i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (DL SPP).
Il percorso formativo contempla corsi di formazione per DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte.
Durata e contenuti dei corsi sono da considerarsi minimi. I soggetti formatori, d’intesa con il datore di lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti “specifici” ritenuti migliorativi dell’intero percorso.
Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni specificate nell’Allegato I all’accordo.
Lo schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori.
Il suddetto accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.
L’applicazione dei contenuti dell’accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione “adeguata e specifica”.
La formazione oggetto dell’accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.
Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto dell’accordo, così come l’addestramento di cui al comma 5 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.
Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni previste nell’Allegato I all’accordo.
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Scritto da Roberto Cal
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Giovedì 05 Gennaio 2012 10:22 |

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Dott.ssa Teresa Tona
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Fonte: PuntoSicuro
Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere. Le modifiche concernenti la sostituzione dei dispositivi di apertura delle porte installate lungo le vie di esodo.
Anche quest’anno, come gli anni passati, un decreto legge di fine anno – il Decreto Legge del 29 dicembre 2011, n. 216 – porta con sé una serie di proroghe giustificate da motivi di necessità ed urgenza e “al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa”. Un decreto che viene normalmente chiamato “milleproroghe” e che a volte porta con sé proroghe che di anno in anno differiscono i termini di scadenza di una stessa legge. È il caso ad esempio della proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere.
Il comma 7 articolo 15 del Decreto (Proroga di termini in materia di amministrazione dell’interno) recita: il termine stabilito dall'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La proroga riguarda dunque l’adeguamento alle normative antincendio delle strutture ricettive-turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, per le quali è stato presentato al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformità previsto dall’articolo 2 del D.P.R. 12/1/1998 n. 37. Il termine per poter completare l'adeguamento di tali strutture alla normativa antincendio è stato prorogato al 31 dicembre 2012.
Una segnalazione infine relativa ad una proroga concernente una modifica al Decreto del Ministro dell'interno del 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.
La modifica non dipende, in questo caso, dal “milleproroghe” ma dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2011 del Decreto 6 dicembre 2011 che proroga, di due anni il precedente termine per la sostituzione dei dispositivi, non muniti di marcatura CE, di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo.
Questi gli articoli del Decreto del 6 dicembre 2011:
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Art. 1
1. All'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004, le parole «ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».
Art. 2
1. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004, le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti «otto anni». Restano fermi i casi per cui e' prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l'obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalità originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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