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Emissioni in atmosfera (parte quinta D.Lgs. 152/2006)

Il DPR 203/88 identifica come emissione: "qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da un impianto, che possa produrre inquinamento atmosferico". Secondo tali prescrizioni , ogni impianto industriale deve essere preventivamente autorizzato nel caso convogli o possa convogliare emissioni gassose verso l'esterno. Tale autorizzazione è richiesta per nuovi impianti produttivi o in caso di modifiche apportate ai cicli di produzione che possono provocare seri danni all'impresa.

Rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le seguenti categorie di impianti industriali:

  • attività di produzione di conglomerati bituminosi;
  • attività di betonaggio e/o produzione di conglomerati cementizi;
  • fusione di materiali metallici ed operazioni ad essa collegate;
  • produzione di prodotti semifiniti in materiale a base legno;
  • attività di lavorazioni di materiali lapidei e calcarei;
  • attività di trattamento e stoccaggio materiali inerti;
  • materie plastiche e gomma;
  • pressofusione di materiali metallici;
  • preparazione/pulizia di superfici mediante utilizzo di composti organici volatili;
  • preparazione e pulizia di superfici mediante effettuazione di operazioni di asportazione meccanica e chimica (utilizzo di C.I.V.) di contaminanti e lavorazioni meccaniche in genere;
  • trattamenti superficiali di anodizzazione, elettrodeposizione e/o elettrochimici, fosfatazione di superfici metalliche/metallizzate;
  • trattamenti termici su metalli in genere;
  • applicazione di rivestimenti e/o di vernici su legno;
  • applicazione di rivestimenti e/o di vernici su superfici metalliche e di plastica;
  • applicazione di rivestimenti e/o di vernici in base polvere.

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