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Rifiuti industriali

La nuova norma sui rifiuti (D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, meglio conosciuto come "Decreto Ronchi") segna il passaggio a tecniche di gestione dei problemi ambientali che prevedono e promuovono misure economiche, incentivi, nonché la responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di vita di un prodotto, dalla produzione alla sua destinazione come rifiuto. 

Oggi il cardine su cui si incentra la nuova normativa, in linea tra l’altro con la disciplina comunitaria, è la "gestione dei rifiuti" che si articola nelle diverse fasi della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento.

L’impresa è tenuta a fornire documenti gestionali (registri, formulari) ed ha l'obbligo di richiedere l’autorizzazione per diverse attività legate allo smaltimento dei rifiuti, i requisiti tecnici complessi per il deposito e la movimentazione dei rifiuti industriali.

Definizione di rifiuto: Il decreto Ronchi, recependo letteralmente la direttiva 91/156/CEE, definisce rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato Ae di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi" (art. 6 comma 1 lett. a).

Il criterio essenziale quindi per la qualificazione di un prodotto come rifiuto è la cessazione della sua utilizzazione da parte del detentore: infatti, rifiuto è qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi (o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi), poco importa se ciò avviene attraverso lo smaltimento o tramite il recupero.

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