Impianti di smaltimento e di recupero
Le procedure di abilitazione alla realizzazioneed esercizio degli impianti di smaltimento e recupero sono disciplinate nei Capi IV e V del Titolo I del Decreto Ronchi (L.22/’97), concernenti, rispettivamente le “Autorizzazioni ed iscrizioni”e le “Procedure semplificate”.
Gli articoli 27, 28 definiscono le procedure ordinarie rispettivamente per :
- L’approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero (Art 27);
- l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero (Art 28);
Gli articoli 31,33 prevedono le procedure semplificate di abilitazione per le operazioni di recupero.
Smaltimento: "I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente" (articolo 2, comma 2, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22).
Sono considerate di smaltimento le operazioni che comportano la "distruzione" (incenerimento), il "confinamento" (discarica) o la "dispersione nell’ambiente" (lagunaggio, scarico nell’ambiente idrico, immersione) dei rifiuti, nonché le relative operazioni preliminari (di trattamento, raggruppamento, deposito preliminare).