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Impianti di smaltimento e di recupero

Le procedure di abilitazione alla realizzazioneed esercizio degli impianti di smaltimento e recupero sono disciplinate nei Capi IV e V del Titolo I del Decreto Ronchi (L.22/’97), concernenti, rispettivamente le “Autorizzazioni ed iscrizioni”e le “Procedure semplificate”.

Gli articoli 27, 28 definiscono le procedure ordinarie rispettivamente per :

  • L’approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero (Art 27);
  • l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero (Art 28);

Gli articoli 31,33 prevedono le procedure semplificate di abilitazione per le operazioni di recupero.

Smaltimento: "I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente" (articolo 2, comma 2, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22).

Sono considerate di smaltimento le operazioni che comportano la "distruzione" (incenerimento), il "confinamento" (discarica) o la "dispersione nell’ambiente" (lagunaggio, scarico nell’ambiente idrico, immersione) dei rifiuti, nonché le relative operazioni preliminari (di trattamento, raggruppamento, deposito preliminare).

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