Fonte: Il Sole24Ore
Il decreto 231 si applica anche agli studi professionali. A sancirlo è una sentenza della Cassazione, la n. 4703 della Seconda sezione penale depositata ieri, che ha infatti considerato legittima l'applicazione della sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività per la durata di un anno nei confronti di un ambulatorio odontoiatrico strutturato in forma di società in accomandita semplice.
La pronuncia acquista una rilevanza particolare sia per la novità, visto che si tratta della prima sentenza della Corte che affronta il tema dello studio professionale, sia per i potenziali sviluppi. Con la legge di stabilità, infatti, la possibilità di fare ricorso a società professionali è stata notevolmente incentivata: da giugno si allargano le maglie per la costituzione di società tra professionisti anche per l'esercizio di più attività professionali e con la partecipazione di soci di capitale per prestazioni tecniche o finalità di investimento.
Dal testo della pronuncia non è dato capire quale fosse il reato contestato che ha portato all'adozione di una misura interdittiva assai severa come quella del blocco dell'attività per un anno intero, misura tanto più grave per uno studio professionale che, nel frattempo, rischia di perdere tutta o gran parte della clientela. Si parla di pazienti compiacenti, ma non si specifica meglio la natura dell'illecito. In ogni caso, la linea difensiva si era attestata a sostenere che la misura interdittiva è giustificata solo dalla reiterazione delle condotte illecite e non anche dal profitto perché le indagini non avevano dato conto del profitto effettivamente conseguito dalla società.
La sentenza, però, osserva che l'articolo 13 del decreto 231 del 2001, condiziona l'applicabilità delle sanzioni interdittive alla circostanza che la società abbia tratto dal reato un profitto di entità considerevole oppure che, in alternativa, la società abbia reiterato nel tempo gli illeciti. Elemento che è stato, questo solo, considerato determinante per infliggere la misura.
A essere respinte sono state anche le argomentazioni della difesa che facevano leva sull'applicazione dell'articolo 606 del Codice di procedura penale alla responsabilità amministrativa degli enti. Ma, anche su questo punto, la Cassazione è netta e sottolinea come tutte le tesi difensive fondate sulle garanzie dovute in materia di chiusura delle indagini riguardano piuttosto la responsabilità della persona fisica e non tanto quella dell'ente.
Di fatto, la pronuncia si mette sulla strada aperta nel corso degli ultimi mesi da altre pronunce che hanno aperto nuove strade al decreto 231 non più soltanto sul fronte dei reati che possono essere contestati, ma anche dei soggetti che possono assumere la veste di "imputati". Una di merito, del tribunale di Milano, che ha stabilito come la responsabilità amministrativa a carico degli enti può riguardare anche una onlus. E una della Cassazione, la n. 24583 del 2011, che ha permesso di imputare alla capogruppo anche i reati commessi nell'ambito della controllata da cui ha tratto un vantaggio. Ma in questa direzione andava anche la sentenza (n. 15657 dell'aprile del 2011) che ha dato il via libera all'utilizzo del decreto 231 anche contro l'impresa individuale.
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Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 223/CSR). (12A00058) (GU n. 8 del 11-1-2012 )
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR). (12A00059) (GU n. 8 del 11-1-2012 )
Niente annunci immobiliari senza pagella energetica. Dal 1° gennaio 2012 diventa obbligatorio riportare l'indice di prestazione energetica nelle "offerte di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari". In pratica, chi vuol vendere una casa o un qualsiasi altro fabbricato dovrà prima farsi fare la certificazione energetica da un tecnico abilitato, così da poter inserire il risultato negli annunci di vendita (affissi all'edificio o pubblicati su siti internet, riviste, giornali e altri mezzi di comunicazione).
Le regole e le sanzioni. L'obbligo è stato dettato dal decreto rinnovabili (Dlgs 28/2011), che ha aggiunto il comma 2-quater nell'articolo 6 del Dlgs 192/2005, e alcuni annunci cominciano già a riportare i dati sulle prestazioni energetiche. Il grosso, però, pare ancora sprovvisto di indicazioni. E qui entra in gioco un punto delicato: cosa rischia chi non rispetta l'obbligo? La norma nazionale non prevede sanzioni, anche se alcune riviste specializzate e siti internet hanno iniziato ad avvisare gli inserzionisti dei nuovi obblighi, rifiutando in qualche caso le offerte senza pagella energetica. Il tutto a meno che qualcuno non decida di richiamare in gioco due vecchi articoli della legge 10/1991: cosa che, però, al momento, pare improbabile. Sono invece sicure le multe da 1.000 a 5.000 euro previste in Lombardia con una legge regionale
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Rinvio operatività SISTRI al 2 aprile 2012
Il 12 novembre 2011 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge di fine anno Dl 216/2011 (cd. "Milleproroghe") che rinvia la partenza della operatività del Sistri al 2 aprile 2012.
Gli operatori coinvolti nel Sistri avranno quindi poco meno di 2 mesi di tempo in più, rispetto al termine previsto dalla legge 148/2011 (9 febbraio 2012), per adattarsi al nuovo sistema informatico di controllo dei rifiuti.
Rimane comunque ferma l'eccezione prevista a favore dei piccoli produttori di rifiuti pericolosi, in relazione ai quali il Sistri non potrà scattare prima del 1° giugno 2012.
PROROGA MUD 2011: La dichiarazione SISTRI MUD (o "MUDINO") di fine anno 2011 è stato rinviato al 30 aprile 2012.
E’ stato disposto il rinvio al 30 aprile 2012 per la presentazione della dichiarazione SISTRI MUD (o "MUDINO") per quanto riguarda i dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011. (Decreto del Ministero dell'Ambiente 12 novembre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 298 del 23 dicembre)
E’ stato approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2012 per la dichiarazione SISTRI (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale GU n. 303 del 30 dicembre 2011).
Per Produttori iniziali di rifiuti e imprese e enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti
- Tramite il software messo a disposizione da Unioncamere (come gli anni precedenti)
- Tramite le schede disponibili sul portale www.sistri.it
Per: Comuni o loro Unioni e/o Consorzi e Comunità Montane; Produttori di AEE e Sistemi Collettivi di Finanziamento; CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c),; soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali,
Le informazione relative ai rifiuti prodotti nel 2012, prima della partenza del SISTRI, dovranno essere comunicate, tramite MUD, entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI.
Per le modalità di presentazione della dichiarazione SISTRI e ulteriori informazioni consultare il sito della Camera di Commercio di TV: www.tv.camcom.it
La Conferenza permanente Stato-Regioni convocata mercoledì 21 dicembre 2011 ha approvato:
- lo schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
L’accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 81/2008, i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (DL SPP).
Il percorso formativo contempla corsi di formazione per DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte.
Durata e contenuti dei corsi sono da considerarsi minimi. I soggetti formatori, d’intesa con il datore di lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti “specifici” ritenuti migliorativi dell’intero percorso.
Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni specificate nell’Allegato I all’accordo.
Lo schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori.
Il suddetto accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.
L’applicazione dei contenuti dell’accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione “adeguata e specifica”.
La formazione oggetto dell’accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.
Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto dell’accordo, così come l’addestramento di cui al comma 5 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.
Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni previste nell’Allegato I all’accordo.