Login Webmail

Login to your account

Nome utente
Password
Resta connesso

Circolare n. 24 del 14 Novembre 2007

Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 24 del 14 novembre 2007 (pdf 1) afferma che la  sospensione delle attività per gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza dei lavoratori si applica anche alle imprese edili.

Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 24 del 14 novembre 2007) afferma che lasospensione delle attività per gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza dei lavoratori si applica anche alle imprese edili.

La nuova circolare chiarisce i dubbi sorti a seguito della Circolare n. 25/I/0010797 (pdf 2) del 22 agosto 2007 che ha fornito le prime indicazioni sulla Legge 123/2007 (pdf 3) in materia di sicurezza dei lavoratori.

La circolare fornisce, inoltre, indicazioni sulla norma della Legge 123/2007 che sostituisce il comma 3 dell' articolo 7 del Dlgs 626/94 prevedendo che il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento relativi alla pianificazione della sicurezza, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera.

Il documento unico di valutazione dei rischi non deve essere “statico” ma necessariamente “dinamico”, per cui la valutazione effettuata prima dell’inizio dei lavori deve essere aggiornata in caso di successivi subappalti o forniture e posa in opera, e in caso di modifiche in corso d’opera.
Per quanto riguarda, inoltre, l’accesso al documento di valutazione dei rischi, da parte del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (disciplinato dall’art. 19, comma 5, del Dlgs 626/94, come modificato della Legge 123/2007), la circolare spiega che il datore di lavoro è tenuto a consegnare materialmente al Rappresentante dei Lavoratori una copia del documento e il registro degli infortuni. 

Questo sito utilizza cookie per migliorare la navigazione e per analizzare il traffico web.