Nuove disposizioni in materia di sicurezza (Legge 123/2007)
Gli oneri per i datori di lavoro riguardano le modifiche agli art. 7,18 e 19 del D.Lgs. 626/94 per cui:
- promozione della cooperazione e del coordinamento delle imprese in appalto con l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze;
- indicazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro previsti nell’attività in appalto, consentendo l’accesso di tali dati da parte del rappresentante dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- consegna, su richiesta, al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza di copia del documento di valutazione dei rischi e del registro infortuni.
Tesserino di riconoscimento
Obbligatorio e sempre in vista per chi è impiegato in attività svolte nell’ambito di contratti di appalto o subappalto. Pertanto in tutti i settori oltre al settore edilizio per il quale è già in vigore.
Omicidio e lesioni colpose
Aumentate le sanzioni pecuniarie in caso di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime violando le norme di sicurezza. La condanna può comportare, anche per le persone giuridiche, la responsabilità amministrativa con il pagamento di sanzioni pecuniarie e interdittive.
Costi sicurezza
In tutti i casi di lavori all’interno delle aziende, affidati a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, i contratti devono prevedere specificatamente i costi relativi alla sicurezza. I dati devono essere a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e/o i sindacati. Tali costi non sono soggetti a ribasso d’asta.
Appalti con valutazione del rischio
Nei lavori affidati in appalto il committente, nonché datore di lavoro, deve elaborare un documento specifico di valutazione dei rischi delle interferenze che indichi le misure idonee per evitare le interferenze con l’attività lavorativa ed i lavori in appalto. La valutazione è un allegato obbligatorio al contratto di appalto o d’opera e deve essere preliminare all’esecuzione del lavoro. La redazione del documento potrà essere specifica e/o per tipologia specificandone con una procedura interna i dati che deve contenere e la responsabilità.
Rappresentante della sicurezza
Il Datore di Lavoro è obbligato a consegnare su richiesta, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del registro infortuni. Si pone il problema della riservatezza dei dati che deve essere garantita in forma esplicita e/o non permettendo che il documento esca dal luogo di lavoro.
Organismi paritetici
Gli organismi paritetici, nell’ambito del proprio territorio e del proprio settore, potranno effettuare dei sopralluoghi volti a valutare l’applicazione delle norme di sicurezza. dell’esisto devono informare la competente autorità di coordinamento della attività di vigilanza.