Provvedimenti
“Patentino” per macchine agricole e movimento terra
In vigore dal 12 marzo 2013 l’Accordo tra Governo e Regioni – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 – che istituisce una specifica abilitazione (Patentino) per gli utilizzatori dei mezzi meccanici siano essi lavoratori autonomi o dipendenti, in linea con quanto sancito dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 73 comma 4 e 5 D.Lgs 81/08).
In sintesi (aggiornamento gennaio 2015):
Le attrezzature di lavoro
I mezzi meccanici per il cui utilizzo è previsto il patentino sono i trattori agricoli e forestali gommati e cingolati (compresi trattori con pianale di carico), i sollevatori telescopici, i carri raccolta frutta e alcune tipologie di macchine movimento terra (escavatori idraulici e a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli e pompe per calcestruzzo).
È opportuno precisare che per macchine agricole si intende tutte le attrezzature di lavoro citate nell’Accordo 22 febbraio 2012 che hanno un utilizzo in ambito agricolo e forestale; ciò significa che una macchina tipicamente movimento terra che viene utilizzata in ambito agricolo (ad esempio un wheel loader) è da definirsi ai fini del presente provvedimento come una macchina agricola e pertanto l’operatore che la utilizza dovrà attenersi alle date per operatori che utilizzano le macchine nell’ambito del settore AGRICOLO.
Il corso di formazione
Per i lavoratori è prevista la frequentazione di un “corso di formazione” tecnico-pratico completo, e una prova di verifica finale, il cui esito positivo consentirà il rilascio di un attestato di abilitazione. Il conseguimento della regolare patente di guida, rilasciata ai sensi del D.Lgs 30 aprile 1992 (Codice della Strada), non assolve il lavoratore dall’obbligo di conseguire lo specifico patentino, in quanto, mentre la patente di guida riguarda aspetti legati alla circolazione stradale, il patentino si riferisce alle norme specifiche e ai corretti comportamenti nella conduzione dei mezzi meccanici nel luogo di lavoro.
Le date di entrata in vigore
Operatori che utilizzano le macchine nell’ambito del settore EDILE (o altro)
- i lavoratori autonomi/subordinati che sono stati incaricati a utilizzare per la prima volta a partire dal 12 marzo 2013 le attrezzature di lavoro citate nell’Accordo e non hanno formazione pregressa (neofiti), sono obbligati a conseguire da subito (ossia prima del conferimento dell’incarico) il corso completo per l’abilitazione professionale;
- i lavoratori autonomi/subordinati che alla data del 12 marzo 2013 utilizzano già una attrezzatura (di cui all’Accordo) e non hanno formazione pregressa, devono effettuare il corso completo per l’ abilitazione professionale entro 24 mesi dalla data di entra in vigore dell’Accordo (ossia entro il 12 marzo 2015);
- i lavoratori autonomi/subordinati che alla data del 12 marzo 2013 hanno formazione pregressa con frequentazione del corso di cui al punto 9.1 lettera a) dell’Accordo, sono soggetti alla frequentazione del corso di aggiornamento (numero di ore ridotte rispetto al corso completo) entro 5 anni dalla data di entrata in vigore dell’ Accordo (quindi entro il 12 marzo 2018 – circ. MinLavoro del 10-6-2013);
- i lavoratori autonomi/subordinati che alla data del 22 marzo 2015 hanno formazione pregressa con frequentazione del corso di cui al punto 9.1 lettera b) e c) dell’Accordo 22 febbraio 2012, sono soggetti al corso di aggiornamento (numero di ore ridotte rispetto al corso completo) entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo (quindi entro il 12 marzo 2015)
Operatori che utilizzano le macchine nell’ambito del settore AGRICOLO
- i lavoratori autonomi/subordinati che sono incaricati a utilizzare per la prima volta a partire dal 22 marzo 2015 le attrezzature di lavoro citate nell’Accordo e che non hanno formazione pregressa o esperienza documentata (neofiti), sono obbligati a conseguire da subito (ossia prima del conferimento dell’incarico) il corso completo per l’ abilitazione professionale;
- i lavoratori autonomi/subordinati che alla data del 22 marzo 2015 utilizzano già una attrezzatura (di cui all’Accordo), ma non riescono a dimostrare una esperienza pregressa almeno pari a 2 anni o non hanno formazione pregressa, devono effettuare il corso completo di abilitazione professionale entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo (ossia entro il 22 marzo 2017);
- i lavoratori autonomi/subordinati che alla data del 22 marzo 2015 hanno esperienza pregressa documentata pari almeno a 2 anni, sono soggetti al corso di aggiornamento (numero di ore ridotte rispetto al corso completo) entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo 22 febbraio 2012 (ossia entro il 13 marzo 2017 secondo quanto riportato nella circ. MinLavoro del 24 dicembre 2013, anche se formalmente sarebbe 12 marzo 2017);
- i lavoratori autonomi/subordinati che alla data del 22 marzo 2015 hanno formazione pregressa con frequentazione del corso di cui al punto 9.1 lettera a) dell’Accordo, sono soggetti al corso di aggiornamento (numero di ore ridotte rispetto al corso completo) entro 5 anni dalla data di entrata in vigore dell’ Accordo (quindi entro il 22 marzo 2020 – circ. MinLavoro del 10 giugno 2013);
- i lavoratori autonomi/subordinati che alla data del 22 marzo 2015 hanno formazione pregressa con frequentazione del corso di cui al punto 9.1 lettera b) e c) dell’Accordo, sono soggetti al corso di aggiornamento (numero di ore ridotte rispetto al corso completo) entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo (quindi entro il 22 marzo 2017).
Il cosiddetto decreto Milleproroghe 2015 (L. 27.02.2015, GU n. 49 del 28.02.2015 – art. 8 comma 5 bis) ha differito la data di entrata in vigore dell’obbligo di abilitazione professionale per l’uso di particolari attrezzature agricole prima dell’incarico, per i lavoratori autonomi/subordinati che sono incaricati a utilizzarle per la prima volta senza avere esperienza pregressa, al 31 dicembre 2015.
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