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Dott.ssa Teresa Tona



Valutiamo lo stress da lavoro. Un obbligo europeo che arriva adesso anche in Italia

Questa notizia è stata tratta da: http://www.circolodellasicurezza.com/

Dal 1° Gennaio 2011 anche in Italia le aziende devono revisionare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), così come enunciato nel TUSL (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro – D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), integrandolo con la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato ovvero, come riporta l’Accordo Europeo dell’8 Ottobre 2004, quella “condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro”. Il fenomeno è Europeo e dai numeri impressionanti se pensiamo che coinvolge circa 40 milioni di lavoratori con costi quantificati in circa 20 miliardi di Euro/annuo per le cure di chi soffre di questa patologia e per i costi supportati dalle imprese per il fenomeno di assenteismo che genera.


La valutazione dello stress lavoro-correlato, come tutti i fattori di rischio deve essere effettuata dal Datore di Lavoro (DL) avvalendosi del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e con il coinvolgimento del Medico Competente (MC) e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST). In Italia l’adempimento è previsto dall’art. 28 del TUSL e prevede sanzioni che vanno da 2.500 a 6.400 e la reclusione da 3 a 6 mesi per chi non adempie. La valutazione coinvolge tutte le aziende, pubbliche e private. I destinatari sono tutti i lavoratori (quadri, dirigenti, impiegati, operai, etc.) e la valutazione va fatta non singolarmente su ogni lavoratore ma per gruppi omogenei di lavoratori.

Gli indicatori più frequenti che generano il rischio sono: la distribuzione dei carichi di lavoro, gli orari di lavoro, l’intensità dei ritmi, le pressanti richieste e la ripetitività del lavoro. Alcuni “eventi sentinella”, ossia quegli indicatori dai quali si deduce l’esistenza di potenziali fattori di rischio sono le assenze per malattia, segnalazioni del MC, specifiche lamentele da parte dei lavoratori, la presenza di continue sanzioni disciplinari. Tra i metodi utilizzati per la valutazione, consiglio la somministrazione di test e questionari, lo svolgimento di focus group (cioè interviste di gruppo guidate da un moderatore, con una griglia di argomenti più o meno strutturata per stimolare e creare maggiore interazione tra i partecipanti) ai lavoratori.

Per chi non sa come approcciare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, ne diamo una sintesi di seguito:

♦ Fase 1 – Preliminare di verifica. Se si rileva la presenza del rischio va fatto un approfondimento (fase 2) di analisi. Se l’esito è negativo allora si aggiorna il DVR e si pianifica un monitoraggio della valutazione (fase 3);

♦ Fase 2 – Approfondimento. Il DL procede con la verifica soggettiva dei lavoratori in relazione all’ambiente lavorativo. A fase conclusa si aggiorna il DVR e si pianifica un monitoraggio della valutazione;

♦ Fase 3 – Aggiornamento DVR e pianificazione monitoraggio. Il DL procede con l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dove ne indica un piano di monitoraggio delle attività e del fenomeno.
Il datore di lavoro che invece ha già svolto la valutazione non deve rifarla ma deve aggiornarla in caso di significativi scostamenti o riorganizzazione del processo produttivo.
In realtà la scadenza per adempiere alla valutazione è indicativa nel senso che le Linee Guida del Ministero del Lavoro dicono che dal 31/12/2010 si deve avviare l’iter di valutazione e che la fine di tale valutazione va indicata nel documento di valutazione dei rischi.
Autore: Lele Chichierchia

 

Pubblicato su: “C.S.C. – Cantieri, Strade, Costruzioni” – EDIFIS S.p.A. Milano
Numero: 246 – Marzo 2011

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