Medici competenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
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- Creato Lunedì, 20 Luglio 2009 11:35
L’art.38, comma 4, del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 prevede che i medici competenti si iscrivano in un apposito elenco istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Con il decreto 4 marzo 2009 è stata data attuazione a tale disposizione ed è stato istituito l’elenco di cui sopra, delineandone il funzionamento e prevedendo che sia tenuto dal Ministero del lavoro, presso l’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria.
I medici competenti in possesso dei necessari requisiti sono quindi tenuti a comunicare, qualora non lo abbiano già fatto entro il termine già previsto dell'11 novembre 2008, mediante autocertificazione all’ufficio competente (Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria - Viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144 Roma):
- il possesso dei titoli e requisiti per lo svolgimento dell’attività;
- le eventuali variazioni;
- la cessazione dell’attività.
Il medico competente deve altresì comunicare al medesimo ufficio, attraverso autocertificazione o certificazione dell’Ordine di appartenenza, anche il conseguimento, o il completo recupero dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina che sono richiesti quali requisiti necessari per lo svolgimento di tale funzione dall’art. 38, comma 3 del d.lgs n. 81/2008.
L’iscrizione all’elenco non costituisce titolo abilitante all’esercizio dell’attività di medico competente.
L’elenco è consultabile al sito www.ministerosalute.it.
Annualmente, il Ministero verificherà a campione i requisiti ed i titoli autocertificati; l’esito negativo della verifica comporterà la cancellazione d’ufficio del medico dall’elenco dei medici competenti.