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Medici competenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

E’ stato istituito l’elenco dei medici competenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro così come previsto dall’art. 38, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008. I medici che non lo abbiano già fatto devono comunicare il possesso dei requisiti mediante autocertificazione al Ministero del lavoro. L'elenco è consultabile al sito www.ministerosalute.it.

L’art.38, comma 4, del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 prevede che i medici competenti si iscrivano in un apposito elenco istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Con il decreto 4 marzo 2009 è stata data attuazione a tale disposizione ed è stato istituito l’elenco di cui sopra, delineandone il funzionamento e prevedendo che sia tenuto dal Ministero del lavoro, presso l’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria.

I medici competenti in possesso dei necessari requisiti sono quindi tenuti a comunicare, qualora non lo abbiano già fatto entro il termine già previsto dell'11 novembre 2008, mediante autocertificazione all’ufficio competente (Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria - Viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144 Roma):

- il possesso dei titoli e requisiti per lo svolgimento dell’attività;

- le eventuali variazioni;

- la cessazione dell’attività.

Il medico competente deve altresì comunicare al medesimo ufficio, attraverso autocertificazione o certificazione dell’Ordine di appartenenza, anche il conseguimento, o il completo recupero dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina che sono richiesti quali requisiti necessari per lo svolgimento di tale funzione dall’art. 38, comma 3 del d.lgs n. 81/2008.

L’iscrizione all’elenco non costituisce titolo abilitante all’esercizio dell’attività di medico competente.

L’elenco è consultabile al sito www.ministerosalute.it.


Annualmente, il Ministero verificherà a campione i requisiti ed i titoli autocertificati; l’esito negativo della verifica comporterà la cancellazione d’ufficio del medico dall’elenco dei medici competenti.

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