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Istruzioni operative per la comunicazione dei nominativi degli RLS

A seguito dell’introduzione del Decreto Legislativo n.106 del 5 agosto 2009 che ha modificato la lettera aa) dell'art.18 del Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di obblighi del datore di lavoro e del dirigente, sono variate le modalità di comunicazione del RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

L’INAIL in data 25/08/09 ha pubblicato una circolare nella quale si specifica che “i datori di lavoro e i dirigenti devono comunicare in via telematica all'INAIL (e all'IPSEMA per quanto riguarda le categorie tutelate dallo stesso Ente) in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.”

Restando invariati i criteri e le modalità di elezione e designazione dei suddetti Rappresentanti nelle aziende e/o nelle unità produttive, varia la cadenza della comunicazione del RLS che non sarà più annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione.

Le modalità di comunicazione saranno le seguenti:

a) coloro i quali hanno già comunicato il nominativo (con riferimento al 31 dicembre 2008) non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della circolare INAIL.

b) coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative INAIL.

Per coloro i quali non si ritrovino nelle situazioni precedenti la comunicazione verrà fatta alla prima elezione o designazione del RLS.

Si dovranno effettuare nuove comunicazioni solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato.

Si ricorda che rientrano nell'obbligo di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti - se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, nell'ambito dell'organizzazione, dal datore di lavoro - di qualsiasi settore privato e pubblico.

Sono escluse da tale obbligo le Amministrazioni, gli Istituti e le Organizzazioni così come previsto dall'art. 3, commi 2 e 3bis, al cui riguardo l’INAIL si esprime riserva di dare indicazioni in considerazione del rinvio alla emanazione di Decreti attuativi.

Per quanto riguarda i TERMINI E MODALITA' DELLE COMUNICAZIONI si deve fare riferimento alla procedura online accessibile dal sito internet dell'INAIL attraverso "Punto Cliente" per la segnalazione "in via informatica" secondo le nuove disposizioni.

La comunicazione deve essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l'azienda stessa, nella quale operano i Rappresentanti. Si ricorda inoltre che le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi. Infatti, il datore di lavoro non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non deve ingerire in alcuna forma o modo per non violare le libertà delle organizzazioni sindacali previste dalla legge n. 300/70.

Approfondimenti:
La circolare INAIL del 25 agosto 2009 n. 43

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