Istruzioni operative per la comunicazione dei nominativi degli RLS
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- Creato Lunedì, 14 Settembre 2009 14:36
L’INAIL in data 25/08/09 ha pubblicato una circolare nella quale si specifica che “i datori di lavoro e i dirigenti devono comunicare in via telematica all'INAIL (e all'IPSEMA per quanto riguarda le categorie tutelate dallo stesso Ente) in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.”
Restando invariati i criteri e le modalità di elezione e designazione dei suddetti Rappresentanti nelle aziende e/o nelle unità produttive, varia la cadenza della comunicazione del RLS che non sarà più annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione.
Le modalità di comunicazione saranno le seguenti:
a) coloro i quali hanno già comunicato il nominativo (con riferimento al 31 dicembre 2008) non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della circolare INAIL.
b) coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative INAIL.
Per coloro i quali non si ritrovino nelle situazioni precedenti la comunicazione verrà fatta alla prima elezione o designazione del RLS.
Si dovranno effettuare nuove comunicazioni solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato.
Si ricorda che rientrano nell'obbligo di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti - se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, nell'ambito dell'organizzazione, dal datore di lavoro - di qualsiasi settore privato e pubblico.
Sono escluse da tale obbligo le Amministrazioni, gli Istituti e le Organizzazioni così come previsto dall'art. 3, commi 2 e 3bis, al cui riguardo l’INAIL si esprime riserva di dare indicazioni in considerazione del rinvio alla emanazione di Decreti attuativi.
Per quanto riguarda i TERMINI E MODALITA' DELLE COMUNICAZIONI si deve fare riferimento alla procedura online accessibile dal sito internet dell'INAIL attraverso "Punto Cliente" per la segnalazione "in via informatica" secondo le nuove disposizioni.
Approfondimenti:
La circolare INAIL del 25 agosto 2009 n. 43