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Decreto 231 anche per gli studi

Fonte: Il Sole24Ore

Il decreto 231 si applica anche agli studi professionali. A sancirlo è una sentenza della Cassazione, la n. 4703 della Seconda sezione penale depositata ieri, che ha infatti considerato legittima l'applicazione della sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività per la durata di un anno nei confronti di un ambulatorio odontoiatrico strutturato in forma di società in accomandita semplice.

La pronuncia acquista una rilevanza particolare sia per la novità, visto che si tratta della prima sentenza della Corte che affronta il tema dello studio professionale, sia per i potenziali sviluppi. Con la legge di stabilità, infatti, la possibilità di fare ricorso a società professionali è stata notevolmente incentivata: da giugno si allargano le maglie per la costituzione di società tra professionisti anche per l'esercizio di più attività professionali e con la partecipazione di soci di capitale per prestazioni tecniche o finalità di investimento.

Dal testo della pronuncia non è dato capire quale fosse il reato contestato che ha portato all'adozione di una misura interdittiva assai severa come quella del blocco dell'attività per un anno intero, misura tanto più grave per uno studio professionale che, nel frattempo, rischia di perdere tutta o gran parte della clientela. Si parla di pazienti compiacenti, ma non si specifica meglio la natura dell'illecito. In ogni caso, la linea difensiva si era attestata a sostenere che la misura interdittiva è giustificata solo dalla reiterazione delle condotte illecite e non anche dal profitto perché le indagini non avevano dato conto del profitto effettivamente conseguito dalla società.

La sentenza, però, osserva che l'articolo 13 del decreto 231 del 2001, condiziona l'applicabilità delle sanzioni interdittive alla circostanza che la società abbia tratto dal reato un profitto di entità considerevole oppure che, in alternativa, la società abbia reiterato nel tempo gli illeciti. Elemento che è stato, questo solo, considerato determinante per infliggere la misura.

A essere respinte sono state anche le argomentazioni della difesa che facevano leva sull'applicazione dell'articolo 606 del Codice di procedura penale alla responsabilità amministrativa degli enti. Ma, anche su questo punto, la Cassazione è netta e sottolinea come tutte le tesi difensive fondate sulle garanzie dovute in materia di chiusura delle indagini riguardano piuttosto la responsabilità della persona fisica e non tanto quella dell'ente.

Di fatto, la pronuncia si mette sulla strada aperta nel corso degli ultimi mesi da altre pronunce che hanno aperto nuove strade al decreto 231 non più soltanto sul fronte dei reati che possono essere contestati, ma anche dei soggetti che possono assumere la veste di "imputati". Una di merito, del tribunale di Milano, che ha stabilito come la responsabilità amministrativa a carico degli enti può riguardare anche una onlus. E una della Cassazione, la n. 24583 del 2011, che ha permesso di imputare alla capogruppo anche i reati commessi nell'ambito della controllata da cui ha tratto un vantaggio. Ma in questa direzione andava anche la sentenza (n. 15657 dell'aprile del 2011) che ha dato il via libera all'utilizzo del decreto 231 anche contro l'impresa individuale.

Tutte sentenze che rendono poi necessario un quesito finale sulle conseguenze dell'allargamento e cioè quello sulla necessità/opportunità dell'adozione del modelli organizzativi, con relativi costi da sostenere, in realtà come quelle degli studi non sempre assimilabili all'impresa.

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