DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
Entro il 31 luglio 2012, dovrà essere presentata alla Provincia territorialmente competente, la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le attività in esercizio alla data di entrata in vigore della parte V del D.Lgs. 152/06, ricadenti nel campo di applicazione del titolo I, e che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR 203/88.
A titolo esemplificativo le attività che dovranno presentare la domanda entro il 31 luglio, sono:
frantumazione inerti e rifiuti, movimentazione e deposizione materiali vari di carattere polverulento, cave, ecc.;
Impianti termici con potenza termica nominale uguale o superiore a 3MW;
Aziende nelle quali si faccia uso di oli, emulsioni per lavorazioni meccaniche oltre i 500kg/anno;
Aziende nelle quali vengano utilizzati dei dispositivi mobili all’esterno dello stabilimento;
Aziende nelle quali sono presenti delle linee di trattamento fanghi negli impianti di trattamento delle acque
Allevamenti effettuati in ambienti confinati aventi un numero di capi compresi negli intervalli individuati nella parte II dell’allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e smi.
Aziende nelle quali sono presenti impianti di emergenza e di sicurezza
La Provincia avrà poi 8 mesi per esprimere il parere, durante i quali l’attività potrà comunque proseguire in attesa di autorizzazione.
In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto, le sanzioni previste dall’art. 279 del D.Lgs. 152/06
Articolo 281
Disposizioni transitorie e finali
[...]
3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo (titolo I) e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento è soggetto a tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012. L'autorità competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa. Dopo la presentazione della domanda, le condizioni di esercizio ed i combustibili utilizzati non possono essere modificati fino all'ottenimento dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di modifiche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la domanda è presentata nel termine previsto, l'esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269.
La procedura prevista dal presente articolo si applica anche in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte quinta del presente decreto che ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ma erano esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata e che, per effetto di tale Parte quinta, siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
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Le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici sono contenute nel Capo IV del Titolo VIII - Agenti fisici – del D.Lgs. 81/2008 e derivano dal recepimento della direttiva 2004/40/CE.
L’entrata in vigore del Capo IV secondo la formulazione utilizzata all’articolo 306 del Testo Unico è stata rinviata per il 31/10/2013, in conformità alla direttiva 2012/11/CE, e non siano quindi richiedibili e sanzionabili gli obblighi specificatamente stabiliti al suo interno, resta valido il principio di cui all’art.28 ribadito relativamente agli agenti fisici all’art.181, che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici, ed all'attuazione delle appropriate misure di tutela, a decorrere dal 1 gennaio 2009 (art. 306).
DVR: stop all'autocertificazione dal 1° luglio
Dal 1° Luglio p.v. tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi
L'articolo 29 del D.lgs. 81/2008 prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro avrebbe dovuto elaborare entro e non oltre il 31 dicembre 2010.
Stabilisce, inoltre, che fino al diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore di tali procedure per mezzo di Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, i datori di lavoro possano certificare di aver effettuato la valutazione dei rischi senza necessariamente elaborare il documento. Pertanto l'autocertificazione può essere effettuata dai datori di lavoro non oltre la data del 30 giugno 2012
In particolare, le attrezzature per cui è richiesta una specifica abilitazione, oltre le disposizioni normative già vigenti, sono:
- piattaforme di lavoro mobili elevabili
- gru a torre
- gru mobile
- gru per autocarro
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
carrelli semoventi a braccio telescopico
carrelli industriali semoventi
carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi
- trattori agricoli o forestali
- macchine movimento terra
escavatori idraulici
escavatori a fune
pale caricatrici frontali
terne
autoribaltabile a cingoli
- pompa per calcestruzzo
L’accordo individua i soggetti formatori con i rispettivi requisiti, oltre che programmi e durate dei corsi. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi.
L'accordo specifica, inoltre, che i lavoratori dovranno partecipare alle attività formative in orario lavorativo senza sostenere alcun costo.
Viene precisato, infine, che questo tipo di formazione consiste in una "formazione specifica" e quindi non sostitutiva a quella obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
L’accordo entra in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Clicca qui per visualizare l'accordo Stato Regioni del 22/02/2012