Proroga SISTRI
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- Creato Giovedì, 04 Marzo 2010 00:00
Proroga SISTRI
E' stato pubblicato in GU del DECRETO 15 FEBBRAIO 2010 “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009».
Il Decreto entra in vigore il 1 marzo 2010.
Ci sono alcune novità importanti contenute nel decreto, di seguito se ne elencano alcune (si faccia riferimento al sito del Ministero dell'Ambiente per il Decreto completo):
art.1 - PROROGA DI 30 GIORNI DEI TERMINI DI ISCRIZIONE AL SISTRI
Pertanto i nuovi termini di iscrizione sono i seguenti:
PRIMO GRUPPO
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ISCRIZIONE Fino al 30 marzo 2010 |
VERSAMENTO CONTRIBUTO Fino al 30 marzo 2010 |
DOPPIA GESTIONE CARTACEA ED ELETTRONICA Dal 13 luglio 2010 al 12 agosto 2010 |
GESTIONE SOLO ELETTRONICA SISTRI Dal 13 agosto 2010 |
CATEGORIE |
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Produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti (ivi compresi i produttori ricompresi nell’articolo 212, comma 8 del Dlgs 152/2006). |
Imprese e enti con più di 50 dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lett. c), d) e g) (rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali, rifiuti da attività di recupero rifiuti e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue da di fumi). |
Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati a prescindere dal numero di dipendenti. |
Imprese e enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, a prescindere dal numero di dipendenti |
Soggetti di cui all’articolo 5, comma 10 del DM che tratta del trasporto intermodale di rifiuti: terminalisti e responsabili degli scali merci a prescindere del numero di dipendenti. |
Imprese di trasporto di rifiuti speciali iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’articolo 212, comma 5, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali. Compresi i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (anche imprese con numero dipendenti fino a 50)che trasportano quantitativi superiori a 30 Kg/Litri al giorno |
Commercianti e intermediari di rifiuti |
SECONDO GRUPPO
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ISCRIZIONE Fino al 29 aprile 2010 |
VERSAMENTO CONTRIBUTO Fino al 29 aprile 2010 |
DOPPIA GESTIONE CARTACEA ED ELETTRONICA Dal 12 agosto 2010 al 11 settembre 2010 |
GESTIONE SOLO ELETTRONICA SISTRI Dal 12 settembre 2010 |
CATEGORIE
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Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a 50 dipendenti (compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8) |
Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lett. c), d) e g) che hanno fra cinquanta e undici dipendenti
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Resta invariato il termine di iscrizione su base volontaria.
-Art.3 le ditte che effettuano recupero e smaltimento e che sono produttrici di rifiuti devono iscriversi anche come produttori indipendentemente dal numero di dipendenti.
-Art. 4: le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono dotarsi di un dispositivo USB per la sola sede legale o in alternativa di un ulteriore dispositivo USB per ogni unità locale e naturalmente di un disposto USB per ogni veicolo A MOTORE che trasporta rifiuti.
-Art. 5. in questo articolo vengono specificate meglio i contributi da versare e le modalità di pagamento.
-Art. 6: viene indicata la possibilità di utilizzo dell'e-mail come mezzo di comunicazione di avvenuta iscrizione
-Art 7: per i rifiuti pericolosi sono modificati i tempi di inserimento dei dati sul SISTRI da 8 a 4 ore per il produttore e da 4 a 2 ore per il trasportatore; per i rifiuti non pericolosi la “scheda movimentazione” va compilata prima della movimentazione stessa.
-Art 10: i moduli di iscrizione sono stati sostituiti da nuovi moduli pubblicati in allegato al nuovo decreto. Sono naturalmente fatte salve le iscrizioni effettuate con i moduli precedenti e presentate entro il 28 febbraio 2010.
-Art. 12 DELEGATO: cambia la definizione di delegato che diventa: "Delegato": il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica (…omissis)”.
Pertanto il Delegato non è più il responsabile della gestione rifiuti in azienda, ma solo colui che è addetto all’utilizzo e custodia della chiavetta USB.