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Proroga SISTRI


ambiente

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Proroga SISTRI

E' stato pubblicato in GU del DECRETO 15 FEBBRAIO 2010 “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009».

Il Decreto entra in vigore il 1 marzo 2010.

 

Ci sono alcune novità importanti contenute nel decreto, di seguito se ne elencano alcune (si faccia riferimento al sito del Ministero dell'Ambiente per il Decreto completo):

 

art.1 - PROROGA DI 30 GIORNI DEI TERMINI DI ISCRIZIONE AL SISTRI

Pertanto i nuovi termini di iscrizione sono i seguenti:

PRIMO GRUPPO

ISCRIZIONE

Fino al 30 marzo 2010

VERSAMENTO CONTRIBUTO

Fino al 30 marzo 2010

DOPPIA GESTIONE CARTACEA ED ELETTRONICA

Dal 13 luglio 2010

al

12 agosto 2010

GESTIONE SOLO ELETTRONICA

SISTRI

Dal 13 agosto 2010


CATEGORIE

Produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti (ivi compresi i produttori ricompresi nell’articolo 212, comma 8 del Dlgs 152/2006).

Imprese e enti con più di 50 dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lett. c), d) e g) (rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali, rifiuti da  attività di recupero rifiuti e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque  e dalla depurazione  delle acque reflue da

di fumi).

Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati a prescindere dal numero di dipendenti.

Imprese e enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, a  prescindere dal numero di dipendenti

Soggetti di cui all’articolo 5, comma 10 del DM che tratta del trasporto intermodale di rifiuti: terminalisti e responsabili degli scali merci a prescindere del numero di dipendenti.

Imprese di trasporto  di rifiuti speciali iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’articolo 212, comma 5, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali. Compresi i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (anche imprese con numero dipendenti fino a 50)che trasportano quantitativi superiori a 30 Kg/Litri al giorno

Commercianti e intermediari di rifiuti


SECONDO GRUPPO

ISCRIZIONE

Fino al 29 aprile 2010

VERSAMENTO CONTRIBUTO

Fino al 29 aprile 2010

DOPPIA GESTIONE CARTACEA ED ELETTRONICA

Dal 12 agosto 2010

al

11 settembre 2010

GESTIONE SOLO ELETTRONICA

SISTRI

Dal 12 settembre 2010


CATEGORIE

Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a 50 dipendenti (compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8)

Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lett. c), d) e g) che hanno fra cinquanta e undici dipendenti

Resta invariato il termine di iscrizione su base volontaria.

 

-Art.3 le ditte che effettuano recupero e smaltimento e che sono produttrici di rifiuti devono iscriversi anche come produttori indipendentemente dal numero di dipendenti.

-Art. 4: le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono dotarsi di un dispositivo USB per la sola sede legale o in alternativa di un ulteriore dispositivo USB per ogni unità locale e naturalmente di un disposto USB per ogni veicolo A MOTORE che trasporta rifiuti.

-Art. 5. in questo articolo vengono specificate meglio i contributi da versare e le modalità di pagamento.

-Art. 6: viene indicata la possibilità di utilizzo dell'e-mail come mezzo di comunicazione di avvenuta iscrizione

-Art 7: per i rifiuti pericolosi sono modificati i tempi di inserimento dei dati sul SISTRI da 8 a 4 ore per il produttore e da 4 a 2 ore per il trasportatore; per i rifiuti non pericolosi la “scheda movimentazione” va compilata prima della movimentazione stessa.

-Art 10: i moduli di iscrizione sono stati sostituiti da nuovi moduli pubblicati in allegato al nuovo decreto. Sono naturalmente fatte salve le iscrizioni effettuate con i moduli precedenti e presentate entro il 28 febbraio 2010.

-Art. 12 DELEGATO: cambia la definizione di delegato che diventa: "Delegato": il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica (…omissis)”.

Pertanto il Delegato non è più il responsabile della gestione rifiuti in azienda, ma solo colui che è addetto all’utilizzo e custodia della chiavetta USB.

 

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