MODIFICA DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI
- Dettagli
- Creato Lunedì, 16 Maggio 2011 12:51
MODIFICA DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI
PER I PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI
DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI
Il decreto legislativo 205/2010, il cosiddetto correttivo “quater” del d.lgs 152/06, conferma che i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti in quantità non eccedenti 30 Kg o 30 l al giorno devono iscriversi all’Albo gestori Ambientali (con modalità semplificate).
Le modifiche apportate dall’art. 25 del d.lgs 205/10 comportano 2 novità:
1) l’iscrizione dovrà essere rinnovata dopo 10 anni, e non più dopo i 5 ora previsti;
2) le iscrizioni effettuate prima del 14 aprile 2008 devono essere aggiornate entro il 25 dicembre 2011, tale aggiornamento si rende necessario per uniformare le iscrizioni precedenti al d.lgs. 4/2008 che prevedeva di comunicare anche l’attività svolta, l’elenco dei CER trasportati e l’elenco dei mezzi utilizzati.
Pertanto tutti coloro che devono aggiornare l’iscrizione dovranno:
PRESENTARE LA “DOMANDA DI AGGIORNAMENTO” ENTRO IL 30 GIUGNO 2011
Considerato infatti l’elevato numero di iscrizioni oggetto di aggiornamento e i termini previsti per l’espletamento delle relative procedure (entro il 25 dicembre 2011) le Sezioni regionali dell’Albo non potranno garantire il rispetto dei suddetti termini per le domande pervenute oltre il 30 giugno (vedi circolare Albo Gest. Amb. N° 432 del 15/03/11).