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AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Entro il 31 luglio 2012, dovrà essere presentata alla Provincia territorialmente competente, la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le attività in esercizio alla data di entrata in vigore della parte V del D.Lgs. 152/06, ricadenti nel campo di applicazione del titolo I, e che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR 203/88.

A titolo esemplificativo le attività che dovranno presentare la domanda entro il 31 luglio, sono:
frantumazione inerti e rifiuti, movimentazione e deposizione materiali vari di carattere polverulento, cave, ecc.;
Impianti termici con potenza termica nominale uguale o superiore a 3MW;
Aziende nelle quali si faccia uso di oli, emulsioni per lavorazioni meccaniche oltre i 500kg/anno;
Aziende nelle quali vengano utilizzati dei dispositivi mobili all’esterno dello stabilimento;
Aziende nelle quali sono presenti delle linee di trattamento fanghi negli impianti di trattamento delle acque
Allevamenti effettuati in ambienti confinati aventi un numero di capi compresi negli intervalli individuati nella parte II dell’allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e smi.
Aziende nelle quali sono presenti impianti di emergenza e di sicurezza
La Provincia avrà poi 8 mesi per esprimere il parere, durante i quali l’attività potrà comunque proseguire in attesa di autorizzazione.
In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto, le sanzioni previste dall’art. 279 del D.Lgs. 152/06

 

Articolo 281
Disposizioni transitorie e finali
[...]

3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo (titolo I) e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento è soggetto a tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012. L'autorità competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa. Dopo la presentazione della domanda, le condizioni di esercizio ed i combustibili utilizzati non possono essere modificati fino all'ottenimento dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di modifiche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la domanda è presentata nel termine previsto, l'esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269.

La procedura prevista dal presente articolo si applica anche in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte quinta del presente decreto che ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ma erano esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata e che, per effetto di tale Parte quinta, siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

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